Art. 10.
(Norme in materia di detrazione dell'IVA relativa a prestazioni alberghiere concernenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari).

      1. Per gli anni 2007 e 2008, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esclusione o detrazione per alcuni beni e servizi, è ammessa in detrazione l'IVA relativa:

          a) a prestazioni alberghiere concernenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari;

          b) a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o nei locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni effettuate sotto forma di commessa da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell'organizzazione

 

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di congressi, convegni ed eventi similari;

          c) a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, quantificato in 25,83 milioni di euro per l'anno 2007 e in 15,5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.